1. Costituzione, sede, finalità


È costituita dal 1945, e con primo atto pubblico nel 1983, con sede in Milano, AIAP, Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva; essa è retta dal presente Statuto nazionale, dal Regolamento nazionale, e dal Codice deontologico nonché dalle vigenti norme di Legge in materia. Il Regolamento nazionale, affianca il presente Statuto nazionale, dettando le norme da questo demandategli.

2. Carattere dell’associazione


L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e non persegue finalità politiche senza alcuna discriminazione di genere, di sesso, di religione o fede religiosa. L’Associazione potrà partecipare, previa autorizzazione dell’Assemblea, quale socio, ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

3. Durata dell’associazione


La durata dell’Associazione è illimitata.

4. Scopi dell’associazione


L’Associazione assume la seguente denominazione: AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva. L’Associazione ha lo scopo di promuovere, tutelare e accrescere la professione e la cultura del progetto grafico e del design della comunicazione visiva. Al fine del perseguimento del suddetto scopo, l’Associazione intende:

  • favorire e diffondere la valorizzazione e lo sviluppo della professione e della cultura del progetto grafico e del design della comunicazione visiva, con iniziative proprie, con opportuni interventi presso le Istituzioni pubbliche e private, con la promozione e il sostegno di Istituti o Enti che abbiano finalità omogenee a tale obiettivo;
  • rappresentare i professionisti, designer della comunicazione, impegnati nella progettazione di strategie, processi e artefatti comunicativi, in particolare di tipo visivo, svolti in presenza di precisi vincoli produttivi, legati alla risoluzione di specifici problemi posti da specifiche committenze, pubbliche e/o private, nonché rappresentare i professionisti, designer della comunicazione, impegnati come attivatori sociali di processi e strategie per la comunicazione le cui specifiche competenze sono descritte nel Regolamento nazionale;
  • impegnarsi nella ricerca, definizione e sviluppo di specifici standard qualitativi del settore, nella direzione di una più generale crescita della cultura progettuale;
  • partecipare in modo attivo alla crescita dei livelli formativi, sollecitando un maggiore impegno pubblico nel settore, definendo una propria strategia da proporre alle Istituzioni, promuovendo progetti e programmi che coinvolgano anche il settore privato;
  • operare, anche attraverso iniziative specifiche e autonome, per un continuo aggiornamento professionale e per la qualificazione e formazione professionale dei soci;
  • mantenere e sviluppare contatti e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, come spazio di aggiornamento e confronto, volto ad integrare la propria attività;
  • intervenire con attività di consulenza e di orientamento, presso tutte le sedi e le occasioni dove vi sia l’esigenza di regolamentare l’affidamento e l’organizzazione dell’attività di progettazione grafica:
  • curare la formazione della Guida alle prestazioni professionali, con norme di carattere nazionale;
  • esperire azione conciliatrice nelle controversie di natura sia economica che deontologica, relative agli associati, e adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi, regolamenti e convenzioni nazionali;
  • formulare pareri in tutti i casi in cui venga richiesto dalle Autorità e dagli Enti;
  • promuovere in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione a tutela dell’immagine e degli interessi professionali di categoria. Qualsiasi attività a carattere economico commerciale svolta dall’Associazione, è da ritenere unicamente strumentale al conseguimento dei predetti scopi associativi.

5. Soci


5.1 Profilo etico, culturale e professionale del socio Aiap
Il socio AIAP è consapevole delle implicazioni e responsabilità culturali e sociali connesse con l’attività del comunicare. Si impegna a promuovere la qualità progettuale in un atteggiamento di autonomia critica ed intellettuale, nonché a mantenere un corretto comportamento nell’attività professionale aderendo al Codice deontologico dell’Associazione. Il socio AIAP considera elementi qualificanti il progetto sia la ricerca di linguaggi innovativi che la correttezza del processo comunicativo, nonché il rispetto delle esigenze della collettività e l’impiego razionale delle risorse. Il socio AIAP considera il costante aggiornamento e lo scambio di esperienze un elemento essenziale della propria attività. Il socio professionista AIAP applica e impegna le proprie competenze professionali nella soluzione di problemi di comunicazione, sia nella progettazione, sia nella definizione, coordinamento e pianificazione delle strategie, sia nella loro realizzazione.

5.2 Categorie dei soci
L’iscrizione all’Associazione è subordinata all’atto dell’ammissione da parte della Commissione Professionale (vedi Articolo 12 del presente Statuto). Le categorie individuate sono:

SOCI ORDINARI – CON DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA
A. Socio Professionista designer della comunicazione visiva – Senior
Comprende i designer della comunicazione visiva, i progettisti grafici in tutte le loro specificità e chi opera nell’area della formazione (di ogni ordine e grado), della ricerca e degli studi disciplinari, che svolga la propria attività in forma continuativa da almeno 5 (cinque) anni.
B. Socio Professionista designer della comunicazione visiva – Junior
Comprende i designer della comunicazione visiva, i progettisti grafici in tutte le loro specificità e chi opera nell’area della formazione (di ogni ordine e grado), della ricerca e degli studi disciplinari, che svolga la propria attività in forma continuativa e comprovata da almeno 2 (due) anni e non superiore a 5 (cinque) anni.
C. Socio Onorario
Il titolo di socio Onorario AIAP è un riconoscimento che l’AIAP, tramite il Consiglio Direttivo, e dietro parere consultivo del Collegio dei Probiviri, può assegnare a tutti coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione, nonché abbiano dato significativi contributi nel campo del progetto grafico e del design della comunicazione, nella costruzione della sua storia, della metodologia e della ricerca.

SOSTENITORI – SENZA DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA
D. Studente
Lo Studente deve essere regolarmente iscritto (e comunque fino ad un anno dal conseguimento del titolo di studio) presso Scuole, Istituti o corsi di livello universitario, nel campo del progetto grafico e del design della comunicazione, fornendo una dichiarazione in carta libera di frequenza, da parte della struttura. È data possibilità alla categoria degli Studenti di poter individuare al proprio interno e attraverso procedure da concordare con il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, un designato a rappresentarli in Consiglio Direttivo, con la facoltà di presentare istanze o argomentazioni, pur senza diritto di voto.
E. Sostenitore
Ricevono il titolo di Sostenitore AIAP quelle persone fisiche, associazioni, fondazioni o istituzioni che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione e contribuiscono fattivamente all’attuazione delle sue iniziative e dei suoi programmi.
F. AIAP Scuole
Scuole, università, accademie, istituti di formazione sia pubblici e privati che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione e contribuiscono fattivamente all’attuazione delle sue iniziative e dei suoi programmi possono associarsi ad AIAP e ricevono il titolo di “AIAP Scuole”
G. AIAP Imprese
Imprese (di ogni ragione sociale) che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione. Le imprese associate potranno esibire all’interno dei propri strumenti di comunicazione il marchio “AIAP Impresa” e avranno diritto alla partecipazione agli eventi, accedere ai programmi di formazione loro riservati, avere diffusione delle proprie iniziative all’interno del canali di comunicazione, digitali e cartacei, avere accesso alla consultazione dei materiali di archivio.

6. Diritti e doveri dei soci


6.1 Sono diritti dei soci ordinari:

  • partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
  • essere informati sulle iniziative dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le attività dell’Associazione;
  • eleggere le cariche sociali avendo un unico diritto di voto (per le modalità di elezione e di diritto di voto si rimanda al Regolamento);
  • essere eletti secondo i vincoli stabiliti dall’art. 7 del presente Statuto (per le modalità di elezione e di diritto di voto si rimanda al Regolamento);
  • esercitare il diritto di recesso come meglio in appresso regolato.

 

6.2 Sono doveri dei soci:

  • partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
  • essere in regola con la quota associativa annuale, differenziata per le varie categorie di soci come da Regolamento;
  • se nuovi soci, corrispondere la quota d’iscrizione all’atto di adesione all’Associazione, come da Regolamento;
  • rispettare il presente Statuto, il Regolamento nazionale e il Codice deontologico;
  • adempiere all’obbligo di formazione permanente come stabilito dal Regolamento.

Ogni socio può essere escluso o temporaneamente sospeso dall’Associazione, da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, in caso di trasgressione alle norme previste nel presente Statuto, nel Regolamento nazionale e nel Codice deontologico.

7. Soci aventi diritto a ricoprire cariche sociali


Tutti i soci professionisti Senior (categoria “A”) e Onorari (categoria “C”) hanno diritto ad essere eletti come Presidente, membri del Consiglio Direttivo, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, membri del Collegio dei Probiviri, secondo le norme stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento nazionale. Ai soci professionisti Junior (categoria “B”) è riservato un posto di Consigliere nel Consiglio Direttivo (non possono essere eletti alla carica di Presidente).

8. Perdita della qualifica di socio


La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni date dal socio, di cui all’art. 6 del presente Statuto;
b) per decadenza e cioè a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e di concerto con il Collegio dei Probiviri, per accertati motivi d’incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, del Regolamento nazionale e del Codice deontologico;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
La dichiarazione di recesso dall’Associazione va presentata con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, spedita all’Associazione entro il 30 settembre dell’anno associativo in corso. Il recesso ha efficacia per l’anno successivo. In ogni caso, resta fermo l’obbligo del versamento della quota relativa all’anno associativo in corso.

9. Organi dell’Associazione


Sono organi sociali:

1) l’Assemblea nazionale dei soci
2) il Consiglio Direttivo nazionale
3) il Presidente e Vice-Presidente
4) il Segretario generale

Sono organi amministrativi:

5) Il Tesoriere Sono organi di controllo:
6) il Collegio dei Revisori dei Conti
7) il Collegio dei Probiviri Sono organi periferici:
8) l’Assemblea regionale dei soci, se costituita la Delegazione regionale.

Nessuna carica sociale è retribuita economicamente.

Ad eccezione della Commissione professionale tutte le cariche sociali nazionali e regionali sono incompatibili tra di loro. L’Associazione, negli organi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, si impegna a rimuovere eventuali altre situazioni di conflitto di interesse.

10. Dipartimenti operativi


L’AIAP può organizzarsi, ma non sono obbligatori, attraverso Dipartimenti operativi, le cui funzioni e modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento nazionale. Ogni Dipartimento è presieduto da uno o più membri del Consiglio Direttivo.

11. Commissione professionale


La Commissione Professionale AIAP è responsabile della valutazione dell’idoneità dei candidati alle categorie di socio AIAP in base ai requisiti formativi e professionali richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale. La Commissione Professionale AIAP è nominata dai membri del Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’Associazione è subordinata all’atto dell’ammissione da parte della Commissione Professionale. L’elenco degli iscritti all’Associazione è pubblico e viene tenuto aggiornato.

12. Partecipazione all’Assemblea


12.1 L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

12.2 L’Assemblea è convocata in via Ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, per la definizione del programma, l’approvazione del Bilancio consuntivo, per presentare il Bilancio preventivo dell’anno in corso e per la ratifica della quota sociale. L’Assemblea viene altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Infine, l’Assemblea è convocata ogni tre anni, in Assemblea Ordinaria Elettiva, anche per la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

12.3 L’Assemblea può essere convocata in sede Straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto dei soci con diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote sociali.

13. Convocazione dell’assemblea


Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito a mezzo fax o per via telematica attraverso email indirizzata a tutti i soci, a cura del Presidente dell’Associazione; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a sei giorni. La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno da trattare.

14. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea


14.1 L’Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti con diritto di voto. In seconda convocazione, da indire non prima del giorno successivo, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, con diritto di voto. Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti di persona o per delega.

14.2 L’Assemblea in sede Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti con diritto di voto. In seconda convocazione, da indire non prima del giorno successivo, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, con diritto di voto. Le Assemblee Straordinarie deliberano con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

14.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Assemblea eletto dai soci presenti per alzata di mano e a maggioranza semplice.

14.4 I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente di Assemblea fra i presenti. Il Presidente nazionale ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea in qualità di Segretario; quando all’ordine del giorno dell’Assemblea vi è la modifica dello Statuto o del Regolamento il Segretario è svolto dal notaio.

14.5 Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese secondo i parametri stabiliti al punto 15.1 e 15.2. In caso di parità di voti, il Presidente sottoporrà all’Assemblea una nuova proposta attinente il medesimo argomento perché la stessa possa nuovamente esprimersi subito dopo con la percentuale stabilita di cui al punto 15.1 e 15.2. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, contrari o astenuti dal voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

14.6 È ammessa una sola delega per ogni socio votante. La delega può essere conferita solamente ad altro socio dell’Associazione avente diritto di voto.

15. Forma di votazione dell’Assemblea


Le votazioni dell’Assemblea possono effettuarsi per alzata di mano o potrà essere deliberato da almeno un terzo degli aventi diritto al voto presenti, il ricorso allo scrutinio segreto; il Presidente di Assemblea può proporre all’Assemblea la nomina di due scrutatori scelti fra i presenti.

16. Compiti dell’Assemblea


All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede Ordinaria
a) discutere e deliberare sui Bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sulle attività da essa svolta e da svolgere;
c) deliberare l’eventuale esclusione di un socio per accertati gravi motivi.

In sede Ordinaria elettiva
d) eleggere il Presidente nazionale mediante elezione diretta;
e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

In sede Straordinaria
f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento generale e del Codice deontologico.

17. Composizione del Consiglio Direttivo nazionale


17.1 Il Consiglio Direttivo nazionale è formato da 7 (sette) membri nelle persone del Presidente, Vice Presidente, Segretario generale e altri Consiglieri, tutti nominati dall’Assemblea ordinaria elettiva, tra i soci aventi diritto a ricoprire cariche sociali come da art. 7.

17.2 Organismi sussidiari
Sono organismi sussidiari del Consiglio Direttivo: – Delegati regionali, senza facoltà di voto. – Il Past President, senza facoltà di voto, che resta in carica per un solo anno, nell’anno successivo la fine del suo mandato. – Un rappresentante della categoria degli studenti, senza facoltà di voto.

17.3 Durata
Il Consiglio Direttivo nazionale dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria elettiva che procede al rinnovo delle cariche sociali. I membri del Consiglio scaduto sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo.

17.4 Surroga
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché non oltre tre, ad eccezione del Presidente, il Consiglio Direttivo nazionale ha facoltà di procedere all’integrazione del Consiglio stesso, chiamando quel socio che alle precedenti elezioni è risultato essere primo dei non eletti, fino al limite statutario. I Consiglieri così nominati, restano in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci. Qualora si rendessero vacanti più di tre componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente potrà indire una nuova Assemblea Ordinaria elettiva per la nomina dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, la carica di Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere con più anzianità associativa, dovranno indire entro un mese una nuova Assemblea Ordinaria elettiva per il rinnovo della carica di Presidente.

17.5 Qualora per tre volte consecutive, la riunione del Consiglio Direttivo non abbia potuto svolgersi per mancanza del numero legale, il Presidente o il Consigliere con più anzianità associativa, dovrà indire entro un mese un’Assemblea Straordinaria elettiva per il rinnovo del Consiglio e delle cariche.

17.6 I membri del Consiglio Direttivo nazionale non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato ovvero per le attività effettivamente svolte. Nel caso di Assemblee o eventi AIAP saranno rimborsati i soli Consiglieri impegnati in specifiche attività tramite un budget calibrato dal Tesoriere, fissato secondo le norme vigenti negli organismi pubblici in merito ai rimborsi spese e comunque sempre se il budget annuale AIAP lo consente.

17.7 I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire altre cariche sociali, ad eccezione di quella di membro della Commissione Professionale AIAP.

18. Compiti del Consiglio Direttivo nazionale


Il Consiglio Direttivo nazionale è investito di tutte le facoltà necessarie per amministrare e governare l’Associazione ed ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative idonee;
b) organizzare appositi tavoli di lavoro ad hoc che coinvolgano altri soci selezionati per specifiche competenze;
c) predisporre Bilanci preventivi e consuntivi secondo le proposte del Tesoriere e di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre ad approvazione durante l’Assemblea;
d) fissare le quote di ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda l’ordinaria amministrazione;
f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
g) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
h) presiedere i dipartimenti;
i) nominare i componenti la Commissione Professionale AIAP;
j) attribuire tra i suoi membri le cariche di Vice Presidente, Segretario generale e provvedere alla nomina del Tesoriere estraneo al Consiglio stesso;
k) ratificare la nomina dei Delegati regionali;
l) attribuire incarichi, dietro consultazione del Collegio dei Probiviri, per l’attuazione di progetti e/o attività riguardanti l’Associazione, retribuiti o meno in accordo con il Collegio dei Probiviri e dietro consultazione del Tesoriere, e verifica della disponibilità del budget;
m) deliberare su ogni altro argomento utile per l’Associazione, i soci, la vita associativa.

19. Riunioni del Consiglio Direttivo nazionale


19.1 Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno 6 volte l’anno e almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre membri del Consiglio medesimo. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta (fax, e-mail, lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti la data fissata per la riunione. La convocazione ad horas è ammessa soltanto in caso di assoluta necessità; in tal caso il Presidente vi provvede con ogni mezzo idoneo. In caso di forza maggiore i membri possono partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo con mezzi di comunicazione a distanza di tale collegamento ne deve essere fatta menzione nel verbale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di persona o a mezzo collegamento di almeno cinque membri con pieno diritto di voto e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

19.2 È consentito assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, previa prenotazione entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi prima della stessa.

19.3 L’ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo, ad esclusione della convocazione ad horas, deve essere pubblicato sul sito dell’Associazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

19.4 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe di voto per i membri del Consiglio Direttivo mentre i Delegati regionali possono indicare un componente del proprio Consiglio regionale a rappresentarli in loro vece, senza diritto di voto.

19.5 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale sottoscritto che dovrà essere approvato dal Consiglio nella prima riunione utile successiva ed a tal fine comunicato a tutti i Consiglieri.

20. Compiti del Presidente e del Vice-Presidente


20.1 Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’attività associativa. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione.

20.2 Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza e sottoporli alla ratifica del Consiglio nella riunione successiva, da convocare entro un mese dal provvedimento di urgenza. È considerato provvedimento d’urgenza una decisione che non può essere differita a causa di scadenze improrogabili e al fine di evitare danni o conseguenze gravi all’Associazione.

20.3 Al Presidente spetta la firma degli atti associativi che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Vice Presidente dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti alla prima seduta.

20.4 Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono eleggibili per massimo due mandati consecutivi.

21. Compiti del Segretario generale


Il Segretario generale dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti alla prima seduta. I suoi compiti riguardano in particolare, la direzione e il coordinamento del lavoro della segreteria nazionale e il sostegno operativo nelle attività degli organi sociali, il coordinamento dell’attività associativa relativamente alle Delegazioni regionali territoriali, l’organizzazione e l’aggiornamento del sistema informatico di archiviazione e documentazione del materiale associativo, il controllo, unitamente al Tesoriere, della regolare riscossione delle quote sociali. Il Segretario generale resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è eleggibile per massimo due mandati consecutivi.

22. Compiti del Tesoriere


22.1 Il Tesoriere dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la stessa durata del direttivo e può essere eletto per massimo due mandati consecutivi. Allo scadere del suo mandato rimane in carica come Past Tesoriere per un solo ulteriore anno.

22.2 La sua funzione è quella di:

  • definire i piani finanziari per l’utilizzazione delle risorse in relazione ai programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo; – sottoporre al Consiglio Direttivo situazioni di cassa trimestrali e predisporre i Bilanci d’esercizio;
  • controllare con il Segretario generale la riscossione delle quote sociali;
  • curare la tutela del patrimonio sociale e controllare l’erogazione dei fondi affidati alla sua gestione, in armonia con il Bilancio preventivo e le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • curare, in coordinamento con i responsabili delle Delegazioni regionali territoriali, la corretta gestione dei fondi regionali.

22.3 Il Tesoriere non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato. La carica di Tesoriere è incompatibile con le altre cariche sociali, compresa quella di membro della Commissione Professionale AIAP, nonché con tutti gli incarichi attribuiti dal Consiglio Direttivo.

24. Elezione dei Revisori dei Conti


I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea in numero di uno o tre e durano in carica tre anni. Il Revisore o i Revisori così nominati sono rieleggibili consecutivamente per due mandati e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all’Associazione, in riferimento alla loro competenza. Il Revisore dei Conti con più anzianità associativa, a fine mandato, se non nuovamente eleggibile, rimane in carica come Past Revisore per un ulteriore anno.

25. Compiti del Collegio dei Probiviri


25.1 I Probiviri esercitano funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Associazione. Più propriamente i compiti del Collegio dei Probiviri consistono:

  • nella definizione delle vertenze di natura professionale tra i soci, deferite da almeno uno degli interessati al suo giudizio;
  • nel giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo, da uno o più soci, sul comportamento di un socio, ritenuto lesivo della dignità professionale o delle norme associative fra gli iscritti;
  • nel controllo a garanzia dell’operato del Consiglio Direttivo e delle Delegazioni regionali;
  • nel rispetto da parte dei soci del Codice deontologico;
  • nel controllo della trasparenza dell’attribuzione degli incarichi ai soci, retribuiti o meno, nonché nella formulazione di pareri sulla natura dei suddetti incarichi;
  • nell’affiancare il Consiglio Direttivo con pareri consultivi;
  • nel controllo dell’utilizzo del marchio e della denominazione dell’Associazione;
  • nel giudizio in materia di osservanza o interpretazione dello Statuto nazionale, del Regolamento nazionale e del Codice deontologico.

25.2 I Probiviri non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.

25.3 La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche sociali, compresa quella di membro della Commissione Professionale AIAP, nonché con tutti gli incarichi attribuiti dal Consiglio Direttivo.

26. Riunioni del Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri, convocato dal Presidente dell’Associazione, nomina nella prima propria riunione, tra i suoi membri un presidente e un segretario. Il Collegio delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti. Le decisioni sugli argomenti sottoposti al suo esame, devono essere motivate. In Collegio non sono ammesse deleghe di voto.

27. Elezioni del Collegio dei Probiviri


I Probiviri sono eletti dall’Assemblea in numero di cinque, scelti tra i soci Professionisti Senior e i soci Onorari, restano in carica per la durata di tre anni. I soci possono essere eletti Probiviri per un massimo di due volte consecutive. Alla fine del mandato, i membri resteranno comunque in carica, fino all’insediamento del nuovo Collegio, per il passaggio di consegne. Il presidente dei Probiviri, a fine mandato, se non nuovamente eleggibile, rimane in carica come Past Proboviro per un ulteriore anno senza diritto di voto.

28. Delegazioni regionali Territoriali


Costituzione

28.1 Per consentire la presenza articolata dell’Associazione a livello locale, è data ai soci la possibilità di costituire Delegazioni regionali territoriali aventi lo scopo di rappresentare nello specifico territorio gli scopi dell’Associazione di cui al presente Statuto. Le Delegazioni sono articolazioni organizzative dell’Associazione nazionale, e si costituiscono sulla base di programmi di attività regionali o interregionali, nelle forme più adatte alle varie realtà locali e nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Nazionale in materia di Delegazioni regionali. La Delegazione si costituisce sulla base della volontà delle assemblee regionali dei soci residenti nel territorio regionale in cui si intende costituire la delegazione, a voto di maggioranza semplice, in rappresentanza di almeno quindici soci.

28.2 Non è ammessa la costituzione di più Delegazioni territoriali per ogni singola Regione. Qualora le Regioni non raggiungano il numero minimo di soci necessario per dar vita ad una Delegazione, possono aggregarsi con continuità geografica e costituire una Delegazione interregionale accorpando un massimo di tre Regioni confinanti, in rappresentanza di un numero complessivo di almeno quindici soci. Le modalità operative delle Delegazioni regionali sono stabilite dal Regolamento Nazionale.

28.3 La costituzione della Delegazione regionale è autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Organi della Delegazione regionale: – l’Assemblea regionale dei soci; – il Delegato regionale; – il Segretario regionale; – il Tesoriere regionale; – il Comitato regionale; Il Presidente Nazionale o un componente del Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato regionale e dell’Assemblea regionale.

28.4 Le funzioni del Delegato regionale e del Comitato regionale sono stabilite dal Regolamento Nazionale.

28.5 Gestione finanziaria della Delegazione L’attività delle Delegazioni regionali può essere finanziata, compatibilmente alle risorse complessive dell’Associazione, con stanziamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo nazionale, al momento della definizione del Bilancio preventivo dell’Associazione e di concerto con il Tesoriere. I finanziamenti sono stabiliti sulla base di programmi regionali e rapportati alla rilevanza nazionale e/o internazionale del programma proposto e compatibilmente con le risorse disponibili. Compatibilmente alle risorse complessive dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nazionale può finanziare singoli progetti operativi. L’attività delle Delegazioni regionali può altresì finanziata con percentuali di quote degli iscritti alla relativa Delegazione solo se il Bilancio nazionale lo consente previa decisione del Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri e approvazione del Tesoriere. Le percentuali non possono superare il 25% della somma degli introiti relativi ai soci regionali in regola con il pagamento della quota annua. La Delegazione regionale può finanziare le proprie attività con eventuali contributi straordinari integrativi dei soci della Regione, o con il pagamento di quote per la partecipazione alle attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo, e nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Nazionale in materia di finanziamenti alle Delegazioni regionali di cui all’art. 21 del Regolamento Nazionale. Nonché acquisendo finanziamenti, sponsorizzazioni o attività locali. I Bilanci preventivi e consuntivi, dovranno essere redatti con il Tesoriere nazionale ed essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo nazionale.

29. Patrimonio dell’Associazione


Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari dei soci e dalle quote degli aderenti, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli Associati;
e) da contributi di Pubbliche amministrazioni ed Enti locali;
f) da pubblicazioni, archivi bibliografici, e in genere da tutti i beni acquistati con i contributi associativi ricevuti, compresi quelli posseduti in loco dalle Delegazioni regionali che, in caso di loro scioglimento, saranno trasferiti all’Associazione;
g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
h) da tutti i beni mobili e immobili che provengano all’Associazione a qualsiasi titolo;
i) dal marchio e dalla denominazione AIAP, per il cui utilizzo è necessario osservare le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo; j) da ogni documentazione relativa al “Centro di Documentazione sul Progetto Grafico (CDPG)”;
k) dal sito ufficiale internet, all’indirizzo www.AIAP.it o a quello diverso che dovesse essere adottato, e da tutti gli artefatti materiali o virtuali, analogici o digitali, così come dal valore derivante da eventi e/o strumenti di comunicazione nel tempo prodotti da e per conto dell’Associazione.

30. Divieto di distribuzione degli utili


È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

31. Esercizi sociali


31.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e un Bilancio consuntivo. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

31.2 I Bilanci vengono spediti via posta elettronica a tutti i soci aventi diritto di voto, prima dell’Assemblea.

32. Libri dell’Associazione


32.1 Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene la documentazione delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, nonché l’elenco dei soci iscritti all’Associazione. I libri dell’Associazione sono tenuti ai sensi di Legge e sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

32.2 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono pubblicati dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, in formato elettronico, sul sito dell’Associazione, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, in modo che siano accessibili ai soli soci. Il socio può presentare richiesta motivata per ascoltare e/o avere copia di parti della registrazione della seduta del Consiglio nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy.

33. Modifiche allo Statuto e scioglimento


Modifiche allo Statuto, modifica al Regolamento nazionale e al Codice deontologico, scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio sociale, vengono decise unicamente dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione (vedi art. 15.2). In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto per legge.

34. Rinvio


Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale, si fa rinvio alle norme di Legge di cui al C.C. artt. 14 e seguenti, ed ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano.

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