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Legge 14/01/2013 n° 4– Disposizioni in materia di professioni non organizzate

La legge 14/01/2013 n° 4 “disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi” (art. 1, c. 1); per professione si intende “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo” (art.1, c.2).
Nel caso della comunicazione visiva, non esistono specifiche normative e prevale sicuramente l’attività intellettuale; pertanto si ricade nell’ambito di copertura della legge.
La legge non ha caratteristiche coercitive, poiché nasce essenzialmente per tutelare il consumatore/utente/committente.
Questo significa che non è obbligatoria l’iscrizione ad una associazione professionale, proprio per evitare derive corporative.
Ogni professionista, con partita Iva o lavoratore dipendente, può continuare ad esercitare la sua professione, inserendo obbligatoriamente in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (es.: contratti, preventivi, fatture) la dicitura: “attività professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4”.
L'omissione di tale dicitura rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
 
Potete scaricare il PDF inerente la Legge qui a fianco

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18 January 2021

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