Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3 ),
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000, considerando quanto segue:
(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma
integrato a favore delle PMI e dell'artigianato (4 ) ha sottolineato
che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema
dei ritardi di pagamento.
(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha
adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle
transazioni commerciali (5 ).
(3) Nella sua risoluzione sulla
raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento
nelle transazioni commerciali (6 ), il Parlamento europeo ha invitato
la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua
raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da
presentare quanto prima.
(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico
e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione
intitolato "Gli appalti pubblici nell'Unione europea -spunti di
riflessione per il futuro "(7 ).
(5) Il 4 giugno 1997 la
Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel
quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano
un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.
(6)
Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione
intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali" (8) nella quale si riassumono i risultati di una
valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della
Commissione del 12 maggio 1995.
(7) I periodi di pagamento eccessivi
e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e
finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie
dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali
cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.
(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.
(9)
Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite
negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del
mercato interno.
(10) Tale situazione limita notevolmente le
transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con
l'articolo 14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici
dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il
mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni
transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle
interne.L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni
interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di
distorsioni della concorrenza.
(11) Stando alle statistiche più
recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto
alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la
raccomandazione del 12 maggio 1995.
(12) L'obiettivo della lotta
contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere
sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può
pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente
direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente
conforme ai principi di sussidiarietà e i proporzionalità enunciati
all'articolo 5 del trattato.
(13) La presente direttiva dovrebbe
essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per
una transazione commerciale e non disciplina i contratti con
consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio
pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti
effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti
effettuati da un assicuratore.
(14) Il fatto che le professioni
liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva
non comporta per gli Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o
attività commerciali per fini diversi da quelli della presente
direttiva.
(15) La presente direttiva si limita a definire
l'espressione "titolo esecutivo ", ma non disciplina le varie procedure
per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in
presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione
ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.
(16)
I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa
finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli
Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o
dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare
decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori,
per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento
abbia conseguenze dissuasive.
(17) Il risarcimento ragionevole delle
spese di recupero deve essere preso in considerazione fatte salve le
disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può
concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi per i danni
causati dal ritardo di pagamento da parte del debitore, tenendo inoltre
conto del fatto che queste spese sostenute possono già essere state
compensate dagli interessi relativi al ritardato pagamento.
(18) La
presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini
contrattuali di pagamento, segnatamente l'esistenza di talune categorie
di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo
per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della
libertà contrattuale o un tasso d'interesse più elevato.
(19) La
presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale
in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente
l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del
creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri
fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto
ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi
elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non
incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di
conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole
contrattuali abusive nei confronti del debitore.
(20) Le conseguenze
del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se
accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il
creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui
all'articolo 12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a
disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.
(21)
È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da
poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in
tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida
ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto
internazionale privato.
(22) La presente direttiva disciplina tutte
le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano
effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità
pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un
volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe
disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori
principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
(23) L'articolo 5
della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei
crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità
delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati
membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche
modifiche alle procedure giuridiche in vigore,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 - Ambito d'applicazione
La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
"transazioni commerciali ": contratti tra imprese ovvero tra imprese e
pubbliche amministrazioni [1] che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
2) "pubblica
amministrazione": qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti
dalle direttive sugli appalti pubblici [92/ 50/CEE (1) , 93/36/CEE (2)
, 93/37/CEE (3) , inclusa 93/ 38/CEE (4) ];
3) "impresa ":ogni
soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera
professione, anche se svolta da una sola persona;
4) "ritardi di pagamento ": l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
5)
"riserva di proprietà ": l'accordo in base al quale il venditore rimane
proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
6)
"tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento ":il tasso di interesse
applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel
caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata
effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso
di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta
da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e
le aggiudicazioni a tasso variabile;
7) "titolo esecutivo ":ogni
decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale,
pronunciati da un tribunale o a altra autorità competente, che consenta
al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il
soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore;esso
comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori
che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.
Articolo 3 - Interessi in caso di ritardo di pagamento
1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a)
gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno
successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento
stabiliti nel contratto;
b) se la data o il periodo di pagamento non
sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere
automaticamente, senza che sia necessario un sollecito: i) trascorsi 30
giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o i una
richiesta equivalente di pagamento, o ii) se non vi è certezza sulla
data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi, o iii) se la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è
anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, o iv) se la legge o il contratto prevedono una
procedura di accettazione o i verifica, diretta ad accertare la
conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente
o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30
giorni, da quest'ultima data;
c) il creditore ha diritto agli
interessi di mora se: i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e i
legge; e ii) non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che
il ritardo non sia imputabile al debitore;
d) il livello degli
interessi di mora ("tasso legale") a carico del debitore è pari al
tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione ("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7
punti percentuali [2] ("margine"), salvo altrimenti disposto dal
contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase
dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito
dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In
entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno
lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica
per i successivi sei mesi;
e) a meno che il debitore non sia
responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal
debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero
sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi
di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della
proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati
membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo
massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di
debito.
2. Per talune categorie di contratti che saranno definite
dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60
giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora
essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o
stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore
al tasso legale.
3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla
data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non
sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a
d) , e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un
risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso,
ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto,
risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare
se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto
inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le
disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d) , e 2. Ove si accerti
che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a
meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.
4.
Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei
concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo
ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che
consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di
legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono
agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a
organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni
contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi
del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed
efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.
Articolo 4 - Riserva di proprietà
1.
Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali
applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il
venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi
non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente
concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il
venditore prima della consegna dei beni.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.
Articolo 5 - Procedure di recupero di crediti non contestati
1.
Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere
ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90
giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un
ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità
competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti
procedurali.Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le
rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
2.
Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori
stabiliti nella Comunità europea.
3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:
a)
i periodi necessari per le notificazioni; b) qualsiasi ritardo
imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il
ricorso o la domanda. 4. Il presente articolo lascia impregiudicate le
disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (1 ).
Articolo 6 - Recepimento
1.Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli
Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più
favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla
presente direttiva.
3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati
membri possono escludere: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali
aperte a carico del debitore; b) contratti conclusi prima dell'8 agosto
2002; e c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.
4. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
5. La
Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra
l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e
dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni
commerciali e sul funzionamento pratico della normativa.I risultati di
questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al
Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento
della presente direttiva.
Articolo 7 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 8 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.
18 January 2021